Oggi è principio condiviso che una madre, anche se autrice di reati, debba essere valutata rispetto alla sua idoneità genitoriale, con eventuali limitazioni o decadenze della responsabilità solo se richiesto dal superiore interesse del minore. Allo stesso modo, è riconosciuto il diritto di ogni bambino a crescere in un ambiente sano e privo di traumi. Tuttavia, questa consapevolezza giuridica e sociale non è sempre stata presente.
Fino alla legge sull’ordinamento penitenziario del 1975, i figli delle detenute venivano affidati a terzi o inseriti in strutture di accoglienza. La maternità era giuridicamente irrilevante, e la donna detenuta era vista come una “doppia deviante”: colpevole di un reato e contraria ai ruoli imposti dalla società. L’art. 146 c.p., nella sua versione originaria, prevedeva il rinvio dell’esecuzione della pena solo per donne incinte o che avessero partorito da meno di sei mesi, senza considerazione per i bambini stessi.
Con la legge n. 354/1975 si introduce la possibilità per le madri detenute di tenere con sé i figli fino a 3 anni in apposite “sezioni nido” interne al carcere. Tuttavia, la vita carceraria impone ritmi e regole che limitano lo sviluppo del bambino. Il trauma più grave resta l’allontanamento al compimento del terzo anno, quando viene interrotto un legame affettivo primario. Tali bambini, pur senza colpe, vivono una condizione assimilabile alla detenzione, guadagnandosi il soprannome di “galeotti innocenti”.
Nel tempo, la normativa si è evoluta. Con la legge n. 165/1998 è stata introdotta la detenzione domiciliare per madri di figli minori di dieci anni, ad eccezione dei reati più gravi. Nel 2001, la legge n. 40 ha istituito la “detenzione domiciliare speciale”, per donne con figli fino a 10 anni, da scontare in ambienti alternativi al carcere.
Nel 2006 nasce, in via sperimentale, l’ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per Madri), disciplinato dall’art. 285-bis del codice di procedura penale. Queste strutture offrono un contesto meno restrittivo, con spazi familiari e personale educativo anziché penitenziario. Il giudice può disporre la custodia in ICAM per madri con figli fino a 6 anni, e deve farlo obbligatoriamente in caso di figli sotto l’anno, salvo esigenze cautelari gravi.
L’esperimento degli ICAM è stato poi consolidato con la legge n. 62/2011. Tuttavia, a oggi ne esistono solo 5 in Italia (Milano, Torino, Cagliari, Lauro e Venezia), e al 30 aprile 2025 ospitavano appena 11 madri con altrettanti figli (fonte: XXI Rapporto Antigone).
Gli ICAM, pur rappresentando un’alternativa valida, restano troppo pochi per garantire una reale tutela diffusa. In molte carceri le sezioni nido sono inadeguate, e i bambini, pur senza colpa, vivono in ambienti che ne compromettono lo sviluppo. Anche le madri non beneficiano di un vero percorso riabilitativo e genitoriale.
Un passo importante verso la tutela dei minori è stato compiuto con la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, firmata nel 2014 a Roma, prima in Europa. Ispirata alla Convenzione ONU del 1989, la Carta sottolinea il diritto del minore a mantenere il rapporto affettivo con il genitore detenuto, promuovendo modalità di incontro più umane. Il focus si sposta così dal genitore al figlio, ribadendone la centralità e l’autonomia come titolare di diritti.
Tuttavia, ad aprile 2025, il Decreto Sicurezza (D.L. 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025) ha introdotto una svolta restrittiva: il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena per donne incinte e madri di figli sotto i 3 anni viene sostituito dall’obbligo di detenzione negli ICAM. In mancanza di strutture sufficienti, si teme un aumento dei casi di bambini costretti a crescere in carcere.
Non è prevista alcuna valorizzazione delle case-famiglia protette, alternative valide che consentirebbero di tutelare sia i bambini che il legame genitoriale in ambienti non detentivi. L’assenza di misure di potenziamento di tali strutture rischia di vanificare anni di sforzi normativi e sociali.
L’UNICEF, tramite il presidente di UNICEF Italia, dott. Nicola Graziano, ha espresso forte preoccupazione per questa nuova impostazione normativa. Il rischio è che, mancando l’obbligatorietà del rinvio pena, anche neonati o bimbi piccolissimi finiscano per vivere tra le mura carcerarie, con evidenti danni allo sviluppo. Graziano ha proposto un utilizzo sistematico delle case-famiglia protette, dove i bambini siano “protetti” e non “costretti”. Tuttavia, questa soluzione è ostacolata dalla mancanza di fondi pubblici dedicati, poiché la norma esclude espressamente nuovi oneri per la finanza statale.
In conclusione, la tutela dei minori figli di detenute resta una questione aperta e complessa. Nonostante i passi avanti normativi e le buone pratiche, la recente inversione di tendenza rischia di penalizzare proprio i più vulnerabili, sacrificando i diritti dell’infanzia sull’altare delle esigenze di sicurezza e contenimento della spesa pubblica.

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