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Una sentenza storica (immagine creata da Chat GPT)

SHARIA

Un importante articolo di Souad Sbai, pubblicato su La Nuova Bussola Quotidiana

Una donna nigeriana, sposata da quando aveva quindici anni, veniva picchiata sistematicamente dal marito e subiva pressioni psicologiche. Condannato, l’uomo ha fatto ricorso, chiedendo attenuanti culturali e religiose. Ma la Cassazione non ammette eccezioni. Una sentenza storica, che ribadisce come il diritto sia uno solo e che non vi siano giustificazioni di tradizioni o credo per la violenza. Un ottimo precedente per tanti altri casi simili.

Libertà religiosa

Una vittoria attesa da anni. Con la sentenza n. 38233/2026 la Suprema Corte afferma un principio senza ambiguità: nessuna tradizione, nessun credo religioso e nessun modello culturale possono legittimare la sottomissione. In Italia la dignità e la libertà della donna non sono negoziabili. La legge vale per tutti.

Finalmente. Era ora. Dopo anni di battaglie, discussioni, giustificazioni e troppe ambiguità, arriva dalla Corte di Cassazione una pronuncia che segna un confine netto: la violenza sulle donne non può trovare alcuna giustificazione nella cultura, nella religione o nelle tradizioni del Paese di provenienza di chi la esercita. Non esistono deroghe, eccezioni o attenuanti culturali quando vengono calpestati i diritti fondamentali di una persona.

È una vittoria importante, una di quelle destinate a lasciare il segno nel dibattito sulla tutela della libertà femminile. Con la sentenza n. 38233/2026, depositata il 3 novembre, la Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione ha respinto, nella sostanza, il ricorso di un uomo condannato per anni di maltrattamenti nei confronti della moglie, stabilendo che il richiamo al proprio retroterra culturale e religioso non può essere utilizzato per ridimensionare la gravità delle condotte né per sottrarsi all’applicazione dei principi del nostro ordinamento.

La vicenda è particolarmente grave. La donna, sposata in Nigeria all’età di quindici anni, aveva subito per anni violenze fisiche e psicologiche, anche durante la gravidanza e davanti ai figli minorenni. Il marito la colpiva, la minacciava di portarle via i figli se avesse denunciato gli abusi.

Davanti ai giudici, la difesa aveva invocato proprio il contesto culturale e religioso dell’imputato, sostenendo che determinati comportamenti sarebbero riconducibili a modelli educativi e tradizioni del Paese d’origine, nei quali la subordinazione della donna all’uomo sarebbe considerata normale.

La risposta della Cassazione è di una chiarezza che non lascia spazio a interpretazioni: «Schemi interpretativi stereotipati e modelli arcaici circa la subordinazione delle donne» non hanno cittadinanza nel nostro ordinamento, interno e sovranazionale, e sono vietati a prescindere dalla cultura o dal credo di appartenenza, perché costituiscono violazioni di diritti umani inalienabili. È questo il passaggio che dà alla pronuncia una portata che supera ampiamente il singolo processo.

Non basta invocare una tradizione, un’appartenenza religiosa, un’educazione diversa o un modello familiare importato da un altro contesto per trasformare la sopraffazione in una consuetudine accettabile. E non è sufficiente sostenere che determinate pratiche siano diffuse in alcune comunità, o non adeguatamente perseguite nei Paesi d’origine, per renderle meno gravi davanti alla giustizia italiana.

Da questa affermazione discende una conseguenza che non può essere elusa: in Italia esiste un solo ordinamento giuridico al quale tutti devono rispondere. Non possono essere invocate regole religiose per sostituire quelle dello Stato, né si possono costruire sistemi di giustizia paralleli per disciplinare la condizione delle donne secondo precetti confessionali o tradizioni comunitarie. È il principio che chiude la porta a ogni pretesa di sovrapporre alla legge italiana, norme di provenienza religiosa, comprese quelle invocate dall’islam politico.

Non servono fatwe, tribunali islamisti o altre autorità religiose che pretendano di intervenire come giurisdizioni alternative per stabilire ciò che una donna può o non può fare, quali diritti le spettino e quali imposizioni debba accettare. Non possono esistere scorciatoie confessionali per aggirare le garanzie riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi italiane.

La libertà personale, l’uguaglianza e la dignità umana non sono materie negoziabili né sottoponibili a una giustizia parallela. Le controversie e i reati si affrontano nelle sedi previste dall’ordinamento dello Stato, non attraverso regole che pretendano di sottrarre qualcuno ai suoi principi fondamentali.

La Corte affronta anche il significato dell’aggravante dei futili motivi con un ragionamento particolarmente incisivo. Non è futile la violenza, precisa la Cassazione: è futile la ragione per la quale l’autore pretende di esercitare il proprio potere sulla donna. Non si tratta di una reazione al comportamento della donna, ma della volontà di imporre un dominio sulla sua persona. Una volontà di controllo che la legge riconosce per quello che è: sopraffazione.

Ecco perché questa sentenza rappresenta una vittoria che va oltre la condanna di un uomo. Mette in discussione alla radice una delle più pericolose forme di giustificazione della violenza: quella che pretende di trasformare un abuso in una pratica culturale, un sopruso in una tradizione, la privazione della libertà in un precetto religioso.

Per troppo tempo, nel dibattito pubblico, il richiamo alla diversità culturale e religiosa è stato utilizzato come una sorta di scudo, talvolta persino per chiedere comprensione nei confronti di comportamenti incompatibili con i diritti fondamentali. Ma comprendere un contesto non significa legittimare un crimine. Rispettare le differenze non significa accettare la violenza. E il pluralismo religioso non può diventare il lasciapassare per la negazione della dignità umana.

Vale per la violenza domestica, per i matrimoni forzati e precoci, per le mutilazioni genitali femminili, per le imposizioni sull’abbigliamento e per ogni pratica che pretenda di cancellare l’autodeterminazione della donna in nome di un’appartenenza culturale o religiosa.



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