Nel delicato campo del fine vita, la Corte Costituzionale ha pronunciato una nuova, significativa sentenza (n. 132/2025) che segna un ulteriore passaggio nella definizione giuridica del suicidio medicalmente assistito. Al centro del caso, una donna toscana, nota con lo pseudonimo “Libera”, completamente paralizzata a causa di una forma grave di sclerosi multipla, che aveva chiesto di poter accedere al farmaco per porre fine alle proprie sofferenze, con l’assistenza attiva di un medico.
Già autorizzata a ottenere il suicidio assistito in base ai criteri stabiliti dalla storica sentenza n. 242 del 2019, Libera non era però in grado di assumere da sola la sostanza letale. Da qui la richiesta – indirizzata al Servizio sanitario nazionale e al giudice – di permettere a un medico di somministrarle il farmaco. Il tribunale di Firenze ha quindi sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente), ritenendo che, in alcuni casi estremi, anche l’intervento diretto di un terzo possa essere compatibile con il diritto alla dignità della persona.
La Corte ha però dichiarato la questione inammissibile. I giudici costituzionali non sono entrati nel merito, evidenziando come il tribunale non abbia verificato in modo adeguato l’esistenza di strumenti o dispositivi che consentano l’autosomministrazione anche in situazioni di grave disabilità. La Consulta ha sottolineato la necessità di esplorare con rigore tutte le soluzioni tecniche esistenti, coinvolgendo enti nazionali come l’Istituto Superiore di Sanità, prima di ipotizzare un’eccezione alla regola dell’autonomia del paziente.
Il punto chiave della decisione è infatti questo: la legittimità del suicidio medicalmente assistito – secondo l’ordinamento italiano – presuppone che sia il malato stesso a compiere l’ultimo gesto, anche attraverso dispositivi assistivi tecnologicamente avanzati. L’intervento attivo di terzi – anche se su richiesta del paziente – non può essere considerato compatibile con le attuali norme, se non in presenza di una prova certa dell’impossibilità oggettiva di agire autonomamente.
La sentenza richiama il legislatore alla propria responsabilità. A distanza di anni dalla pronuncia che ha aperto la strada alla non punibilità dell’aiuto al suicidio (nei limiti stabiliti), manca ancora una disciplina organica e uniforme che garantisca certezza giuridica e rispetto dei diritti fondamentali, a partire da quello all’autodeterminazione.
Al contempo, la Corte ribadisce che il Servizio sanitario nazionale ha il compito non solo di verificare il rispetto dei requisiti, ma anche di assicurare il supporto tecnico e pratico necessario affinché il paziente possa accedere effettivamente – e in condizioni di sicurezza – alla scelta di porre fine alla propria vita, qualora questa rientri nei limiti definiti dal diritto.
Il caso di Libera ha riportato l’attenzione sul valore della dignità, sulla sofferenza non più curabile e sul ruolo dello Stato in uno dei terreni più delicati dell’etica pubblica. La Consulta non chiude la porta a nuovi sviluppi, ma chiede rigore nelle verifiche e responsabilità nel bilanciamento tra autodeterminazione e tutela della vita. Un equilibrio fragile, che resta affidato – almeno per ora – al silenzio del legislatore.

