Sono all’ordine del giorno notizie di Femminicidio ai danni di donne da parte di uomini ni violenti,compagni, partner, mariti, fidanzati che avrebbero dovute amarle, proteggerle, e che,invece,si rivelano assassini.
Il Femminicidio è la massima forma di violenza verso la donna che si instaura da svariate ate situazioni, con percosse, segregazioni, violenze fisiche e psicologiche, stupri e qualsiasi for ma di violenza in maniera sistematica in modo graduale con episodi che crescono di inten-itù sità allo scopo di annientare l’identità personale,la dignità e l’integrità fino alla morte.
In ogni sua sfaccettatura la violenza sulle donne non è altro che la conseguenza di una
Società puramente patriarcale incapace di concepire la donna, un persona autonoma, ma intesa come una proprietà dell’uomo,per cui occorre un impegno mediante una maggiore re educazione familiare e scolastica per abbattere le barriere socio culturali che sono alla
origine della violenza.
Ogni qualvolta che una donna muore per mano dell’uomo che amava non viene distrutta lo solo una vita, ma intere famiglie.
E’ compito della nostra Società affrontare e cercare di arginare questa violenza dilagante he che accomuna sempre più donne, unite dal tragico destino sorelle, madri,fidanzate,mo-gli, gli,compagne, di vite spezzate.
Seppur qualcosa sia stato fatto negli ultimi anni da parte dei centri anti-violenza,purtrop-po po non risulta sufficiente poiché il numero dei Femminicidi è in aumento e pertanto occorrre re salvaguardare il sesso femminile con ulteriori cambiamenti sociali e culturali.
Il comportamento violento non è mai responsabilità di chi lo subisce,per questo è è fondamentale aiutare le donne a parlare per affrontare il problema, non giustificando le violenze subite, ma a prenderne consapevolezza dell’importanza di denunciare.
Promuovere ulteriori centri di ascolto, offrendo protezione, consulenza legale gratuita e soste gno psicologico serve sempre a prevenie l’aggravarsi delle situazioni familiari e non.
Occorre educare i giovani sin dall’infanzia promuovendo il rispetto della dignità umana na contrastando gli stereotipi di genere che sono alla base della visione errata del ruolo della donna, adottando essenziali strategie volte alla sensibilizzazione che incoraggiano lana cultura dell’accettazione, all’accoglienza e relazioni positive e paritarie, favorendo una na consapevolezza delle proprie emozioni e sentimenti.
Occorre introdurre da subito misure cautelari e precautelari alle prime avvisaglie di violen-za, za per un efficace contrasto alla violenza intra familiare.
Intervenire immediatamente con provvedimenti e pene più severe per gli uomini che si si macchiano di questi reati, poiché ogni episodio di violenza contro le donne è una sconfitta per tutti,un ostacolo allo sviluppo alla pace e alla realizzazione dei diritti umani, civili e politici per per il raggiungimento di una vera parità tra sessi.
R’indispensabile ricordare che chi ama non ferisce,non calpesta, ma,soprattutto,non uccide!!.
Su queste basi,il Consiglio dei Ministri ha approvato un importante DDL con il quale viene sanzionato con l’ergastolo il grave delitto di Femminicidio oltre ad altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei con fronti delle donne e per la tutela processuale delle Vittime.
Il provvedimento.che prevede la “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”,è stato presentato in Senato ed è stato approvato il 23 Luglio u.s. tra gli applausi dell’Aula poiché introduce una fattispecie autonoma del reato ed ora la parola passa alla Camera per la definita approvazione.
- I contenuti del provvedimento
Il Testo affronta,con un intervento ampio e sistematico,le accresciute esigenze di tutela delle Vittime di un ormai ricorrente fenomeno di drammatica attualità deri vante dalle condotte di prevaricazione e di violenza commesse nei confronti del sesso debole e del clamore che esse suscitano nell’Opinione pubblica sull’onda del risalto mediatico e di una generale condanna di tali episodi.
Merita,in particolare,di essere segnalato,il nuovo art.577-bis del Codice Penale che dispone: (Femminicidio)“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comun que, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575 C.P.. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577 C.P..
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni venti quattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti,ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici»
A tal fine,con le nuove norme,viene introdotta nel Codice Penale una nuova fatti specie penale del reato di “Femminicidio”che,per l’estrema urgenza di provvedere sul grave fenomeno e per la particolare struttura del reato,il Governo ha proposto all’esa me del Parlamento affinché fosse punito con la pena massima
Inoltre,in linea con tale intervento,le circostanze nella commissione del reato diven gono aggravanti con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto compiuto dal respons abile per i delitti previsti dalla Legge del c.d. Codice Rosso,varata dal Legislatore nel 2019 e,più di recente,rimaneggiata con la introduzione di termini più rapidi della Giustizia per le indagini da avviare nell’interesse della Vittima di turno..
In sintesi,il testo approvato ed ora sottoposto all’esame dellla Camera prevede:
- l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di Codice Rosso;
- specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della Vittima di Femmini cidio;
- il parere,non vincolante, della Vittima in caso di patteggiamento per i reati del Codice rosso e connessi obblighi informativi ed un obbligo di motivazione da parte del Giudice;
- l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliar nei casi in cui sussistano esigenze cautelari;
- un intervento sui benefici penitenziari per autori di reati da Codice Rosso;
- un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato,a seguito di concessione di misure premiali;
- un rafforzanebto degli obblighi formativi dei Magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- una estenzione alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “Codice Rosso” e di Femminicidio;
- l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel Codice Penale.
Inoltre,è previsto un aumento anche delle pene per il reato di maltrattamenti fino al 50% in base al quale“La pena è aumentata da un terzo alla metà se,nel caso di maltrattamenti di familiari o conviventi,oppure se il fatto è commesso come atto di discrimina zione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.
Negli stessi casi,la pena è aumentata da un terzo a due terzi per quanto riguarda le minacce e il reato del c.d. “revenge porn”(ricatto sessuale).
Attualmente i reati di maltrattamenti in famiglia sono puniti con la reclusione da tre a sette anni,e la pena aumenta nel caso siano coinvolti minori, donne in stato di gravidanza o disabili.
E ancora.
In base alle nuove norme,il PM é obbligato a sentire la Vittima dei reati del Codice Rosso atteso che,in tali casi,tale audizione non è più delegabile alla Polizia Giudiziaria,ma diviene “obbligatoria”per il PM procedente.
Un’altra norma riguarda i Magistrati che,rafforzando gli oneri formativi,introduce l’obbligo per gli stessi di partecipare ad almeno uno specifico Corso,tra quelli organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura,indipendentemente dalla appartenenza alle Sezioni specializzate in materia ovvero dalle funzioni ricoperte in ambito giudiziario.
La normativa contiene altri rilevanti interventi che “limitano l’accesso dei responsabili ai benefici penitenziari per i reati di Codice Rosso”e invertono“l’ordine sulla presunzione di adeguatezza delle misure cautelari applicate per i reati più gravi”, il che significa che,nei casi in cui sussistano esigenze cautelari,é prevista la custodia in carcere.
Inoltre.viene introdotta pure una importante tempistica delle indagini,in linea con le modifiche apportate alla Legge del Codice Rosso,poiché “anche nei casi di tentato Femminicidio il Procuratore può revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il PM non assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato,salvo diverse esigenze d’inchiesta” ed è prevista anche una opportuna “priorità di valutazione da parte della Magistratura” dei procedimentiper i reati ridefiniti con le nuove sanzioni.
Una importante novità é costituita dall’avere ampliato il diritto della Vittima di violenza ad essere informata sullo stato del procedimento e sulla richiesta dell’eventuale patteggia mento avanzata dall’imputato,apportando alcune modifiche al Codice di Rito inserendo all’art.90-bis,comma 1,dopo la lettera d) il seguente: “d-bis) “ha diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’art.444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2”.
In tal modo si ritiene che venga assicurata una maggiore tutela delle Vittime nei procedimenti per Femminicidio,del tentato Femminicidio e altri reati di violenza di genere attraverso la previsione di misure cautelari più severe,con la possibilità di arresti domiciliari o della custodia in carcere per il responsabile,in presenza di gravi indizi di colpevolezza nonché l’obbligo di comunicazione alle Vittime o ai loro familiari “quando al condannato o all’internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri bene fici analoghi che comportano l’uscita dall’Istituto carcerario”.
In definitiva,con la normativa in attesa drlla definitiva approvazione parlamentare si interviene,senza dubbio,con maggiore efficacia sulla delicata materia per stroncare con le nuove norme,un fenomeno criminoso che crea grave allarme sociale sempre maggiore.

