Il sovraffollamento carcerario costituisce una delle principali criticità strutturali del sistema penitenziario italiano. Secondo i dati del Ministero della Giustizia (8 maggio 2026), il tasso medio di affollamento degli istituti penitenziari ha raggiunto circa il 139%, con situazioni particolarmente gravi come quella dell’istituto di Lucca, dove si supera il 237%. Tale fenomeno comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo criminologico e trattamentale: insufficienza degli spazi detentivi, degrado igienico-sanitario, aumento delle tensioni intra-murarie, episodi di autolesionismo, suicidi e violenze tra detenuti. Le origini del problema sono storiche e strettamente collegate all’evoluzione del sistema penale italiano. Già dagli anni ’60 e ’70 l’aumento costante della popolazione detenuta non fu accompagnato da un adeguato potenziamento strutturale e organizzativo degli istituti di pena, determinando un progressivo deterioramento delle condizioni di vita carceraria. Sebbene l’art. 27 della Costituzione stabilisca che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato e non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, il carcere italiano continua a mostrare una forte prevalenza della funzione custodialistica rispetto a quella risocializzante. Con la legge sull’ordinamento penitenziario n. 354/1975 furono introdotte le misure alternative alla detenzione per favorire il reinserimento sociale e ridurre la pressione detentiva. Tuttavia, tali strumenti sono stati applicati in modo disomogeneo, mentre l’espansione delle fattispecie incriminatrici e l’inasprimento delle pene hanno progressivamente aggravato il sovraffollamento. Un momento centrale nella storia del sistema penitenziario italiano è rappresentato dalla sentenza “Torreggiani e altri c. Italia” della Corte EDU (2013), con cui l’Italia venne condannata per violazione dell’art. 3 CEDU a causa delle condizioni detentive derivanti dal sovraffollamento. La Corte evidenziò come la riduzione dello spazio vitale minimo e le carenze igienico-sanitarie integrassero trattamenti inumani e degradanti. In seguito alla condanna furono introdotte misure deflattive, tra cui l’ampliamento delle misure alternative, la liberazione anticipata speciale e la limitazione del ricorso alla custodia cautelare. Tali interventi produssero però effetti soltanto temporanei. Nonostante le ripetute condanne europee, il legislatore continua a privilegiare l’espansione del diritto penale. Emblematico è il c.d. “decreto sicurezza” (D.L. 48/2025), che ha introdotto il reato di “rivolta in carcere” (art. 415-bis c.p.), punendo non solo le condotte violente ma anche forme di resistenza passiva. Tale scelta normativa ha suscitato un ampio dibattito poiché rischia di ampliare ulteriormente l’area del penalmente rilevante all’interno degli istituti penitenziari, contribuendo ad aumentare tensioni e conflittualità intra-murarie. In questo contesto si inseriscono anche recenti episodi di risse e disordini verificatisi nelle carceri italiane, spesso collegati proprio alle condizioni di sovraffollamento, promiscuità forzata e crescente esasperazione detentiva. Tali eventi mostrano come un carcere degradato possa trasformarsi in un ambiente altamente conflittuale e criminogeno, incapace di garantire sicurezza sia ai detenuti sia al personale penitenziario. Ulteriori criticità emergono dalla nota GDAP-0192806-2026 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, che dispone la rimozione dei frigoriferi e dei pozzetti frigo dalle camere detentive. La misura ha suscitato forti polemiche poiché potrebbe peggiorare ulteriormente le condizioni di vita intra-murarie, soprattutto durante i periodi estivi caratterizzati da temperature elevate e gravi carenze strutturali. I dati sui suicidi confermano la gravità della situazione: nel quinquennio 2020-2024 si sono registrati 340 suicidi su 810 decessi complessivi di detenuti. Sovraffollamento, isolamento, carenza di supporto psicologico e condizioni degradanti rappresentano fattori di forte vulnerabilità psichica. Il carcere italiano continua così ad apparire come un’istituzione orientata più alla gestione dell’emergenza che alla reale rieducazione della persona detenuta. Ripensare il sistema penitenziario significa allora superare la logica del “più reati, più carcere” e riaffermare un modello realmente conforme alla funzione rieducativa prevista dall’art. 27 della Costituzione.
