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La Riforma della disabilità,introdotta dalla legge n. 227 del 22 dicembre 2021, entrerà ufficialmente in vigore in tutta Italia da gennaio 2027.
Tuttavia,grazie all’applicazione del Decreto del Ministero della Salute 10 aprile 2025, n. 94,entrato in vigore a partire dal 12 luglio 2025, in via sperimentale, alcune Province Italiane stanno attivando le nuove modalità di accertamento della disabilità,allo scopo di renderle più veloci, digitali e meno gravose per i cittadini tale necessario adempimento ai fini del riconoscimento delle patologie che consen tono l’accesso alle provvidenze previste dalla Legge innanzi citata-.
In effetti,questa Riforma si inserisce all’interno del nuovo sistema delineato dal D Lgs 3 maggio 2024, n. 62,improntato ad una valutazione più funzionale della persona,basata non solo sulle patologie,ma sugli effetti reali che queste hanno sulla vita quotidiana.
Le Province inizialmente coinvolte nella sperimentazione sono: Brescia, Catan zaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosi none, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.
In questi territori,grazie all’applicazione del D.M. 94/202, a partire dal 12 luglio 2025,chi presenta richiesta di accertamento di disabilità legata a tre gravi patologie specifiche( disturbi dello spettro autistico,diabete di tipo 2 e sclerosi multipla)potrà ottenere il riconoscimento della disabilità attraverso il nuo vo certificato medico introduttivo,che costituisce vero fulcro dell’intero procedi mento di accertamento non più affidato ai vecchi criteri..
• Cos’è il certificato medico introduttivo e cosa prevede la nuova procedura
Il certificato medico introduttivo è il documento necessario per avviare la proce dura di riconoscimento della disabilità mentre,fino ad oggi,il cittadino doveva spesso farselo compilare dal proprio Medico e poi consegnarlo fisicamente all’INPS, oppure trasmetterlo tramite un CAF o un Patronato.
Con la Riforma il nuovo certificato che attesterà la patologia sofferta dal paziente disabile,sarà redatto e inviato all’INPS,esclusivamente,in via telematica dal Medico di fiducia.
Pertanto,il Medico selezionerà,in fase di compilazione,un codice ICD9-CM, corri spondente a una delle patologie incluse nella sperimentazione (autismo, diabete tipo 2 o sclerosi multipla),allegando una documentazione clinica specifica e dettagliata,che comprovi la diagnosi e il quadro della malattia.
In conseguenza,è previsto dalla normativa che venga attivata dall’INPS la possibilità per il disabile di scegliere una modalità alternativa alla visita diretta, ovvero l’accertamento sugli atti prodotti, e,in questo caso diverrà obbligatoria la compilazione del questionario WHODAS 2.0,uno strumento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,che misura quanto la condizione di salute limitino le attività della persona nella vita reale e lavorativa.
Il WHODAS consente di valutare le sei aree funzionali:
comprensione e comunicazione,mobilità,cura di sé, interazioni con gli altri, attività della vita quotidiana e partecipazione alla Società.
Sarà,dunque,fondamentale per il disabile compilarlo correttamente per ottenere una valutazione completa e realistica della propria situazione psico-fisica.
• Il nuovo accertamento in base agli atti prodotti
La vera rivoluzione introdotta dal Legislatore riguarderà,tuttavia,la possibilità di evitare la visita diretta della Commissione Medica,come previsto in prece denza,poiché,grazie alla nuova procedura,sarà possibile richiedere che l’accerta mento venga svolto solo sulla base della documentazione allegata alla richiesta unitamente al Certificato rilasciato dal Medico di fiducia,senza,così.,doversi recare fisicamente ad una visita spesso defatigante dinanzi alla Commissione e con tempi che,in passato,si allungavano a seconda del numerro dei richiedenti.
Questa modalità,nota come accertamento in base agli atti prodotti,costituisce un effettivo grande passo avanti per tutte quelle persone che vivono una condizione cronica documen tabile e hanno difficoltà a spostarsi o ad affrontare le procedure in presenza.
Va ricordato, in proposito,che,fino alla Riforma,l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile,della sordità civile e dell’handicap (Legge 104/92) e della disabilità (Legge 68/99) è sempre avvenuta tramite una procedura che iniziava con la presentazione di una domanda all’INPS,corredata da certificazione medica.
La valutazione della stessa e della documentazione veniva effettuata da una Commissione Medica istituita presso l’ASL ed integrata da un medico INPS.
Sebbene non tutti i disabili certificati possano usufruire di questa opzione,essa è operativa ed applicabile
• ai nuovi certificati compilati e inviati a partire dal 12 luglio 2025, con almeno una delle tre patologie coinvolte;
• ai certificati in stato “bozza” che vengono completati e trasmessi dopo quella data;
• ai certificati medici integrativi (secondo le indicazioni del messaggio INPS n. 1980/2025), ma solo se non è già stata fissata una visita.
Sonoi nvece esclusi dalla nuova procedura i certificati già presentati prima del 12 luglio 2025 e quelli per cui l’INPS ha già calendarizzato la convocazione che one ed,in quei casi, si procederà con il vecchio sistema, visita compresa.
Si ritiene che il nuovo meccanismo introdotto,dal Legislatore,se ben utilizzato, potrebbe alleggerire il carico burocratico sia per le famiglie che per l’INPS, evitando doppioni,visite inutili e perdite di tempo oltre a prevenire gli abusi,che sono avvenuti.in passato.con i “falsi ciechi” o “falsi invalidi” costretti a rimborsare anche quanto indebitamente percepito e rinviati a giudizio per truffa ai danni dello Stato. .
Tuttavia,resta fondamentale all’accelerazione delle procedure che il medico certificatore sia preciso, completo e aggiornato nella compilazione del certificato e che il paziente fornisca tutta la documentazione richiesta.
• Benefici e Revisione
Il riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap o della disabilità dà diritto a diversi benefici, tra cui:
• Indennità economiche: Assegno mensile, pensione di invalidità, ecc.
• Agevolazioni lavorative: Permessi, congedi, agevolazioni per l’assunzione
• Agevolazioni fiscali: Detrazioni, deduzioni
• Agevolazioni per l’assistenza: Ausili, protesi, trasporti
• Agevolazioni per l’istruzione: Priorità nell’accesso a scuole e università
Nondimeno va sottolineato che la normativa introdotta nulla ha stabilito in relazione alle provvidenze economiche rilasciate dall’INPS e soggette,come tali, a revisione da parte dell’Ente,sebbene in presenza di patologie insuscettibili di guari gione,come la cecità ovvero quelle innanzi indicate che legittimano a pieno titolo l’accelerazione del procedimento per il riconoscimento delle disabiità conclamate e documentate come irreversibili.
La revisione dell’invalidità civile è,invero,una procedura con cui l’INPS verifica periodicamente lo stato di salute dei beneficiari di prestazioni legate all’invalidità, come l’indennità di accompagnamento, per accertare il permanere delle condizioni che danno diritto al beneficio.
Attualmente la disciplina prevede che la revisione degli accertamenti di invalidità civile per patologie insuscettibili di guarigione,come quelle oncologiche o cronico-degenerative,sia soggetta a procedure semplificate,con possibile valutazione sugli atti o esenzione da visite periodiche ed a tal fine l’INPS può convocare a visita per accertamenti o procedere con una valutazione documentale.
Dal 2 agosto 2007 è stato inrodotto dall’INPS l’esonero dalla ripetizione delle visite per l’invalidità civile,a patto che gli interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione e la loro patologia rientri in quelle elencate nel Decreto stesso.
In tali casi,l’INPS può richiedere una documentazione sanitaria per una valuta zione basata esclusivamente sugli atti, senza necessità di visita medica.
Tuttavia,se la documentazione non è ritenuta sufficiente,l’INPS può convocare il cittadino a visita medica,invianddo una comunicazione con invito ad allegare la documentazione sanitaria che confermi la patologia..
La mancata presentazione alla visita di revisione, senza giustificato motivo, può comportare la sospensione delle provvidenze economiche.
Se l’invalidità o l’handicap si aggravano prima della data di revisione, è possibile fare due cose: attendere la visita di revisione o sollecitare la visita di revisione,
Infine,in caso di revoca dell’invalidità o riduzione della percentuale riconosciuta, è possibile presentare ricorso seguendo la stessa procedura prevista per i verbali degli accertamenti sanitari “ordinari”,compreso l’accertamento tecnico preven tivo al Tribunale competente..

